Natura e prescrizione del diritto iure proprio

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Analisi dell’ordinanza della Corte di Cassazione: Responsabilità dei sanitari e termine di prescrizione

CORTE DI CASS. SEZ. III CIV. ORDINANZA N.19188 DEL 15 SETT. 2020

L’ordinanza in commento attiene alla causa patrocinata dai nostri legali per conto dell’Associazione, in favore delle eredi di una paziente deceduta nel corso di un esame strumentale. È interessante commentarla per i principi di diritto ivi affermati e, in particolare, per il computo del termine di prescrizione del diritto iure proprio nel caso in cui la condotta dei sanitari configuri reato.
La sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Torino ed è annullata dalla S.C. perché la Corte di Appello, con ordinanza ex art. 348 C.p.c., si pronunciava per l’inammissibilità dell’atto di appello.
I punti centrali e giuridicamente più interessanti dell’ordinanza sono essenzialmente tre:

  • a) la natura del diritto degli eredi;
  • b) il termine di prescrizione qualora sia stato avviato un procedimento penale per l’accertamento della condotta dei sanitari conclusosi con l’archiviazione;
  • c) gli elementi che il giudicante è tenuto a valutare per accertare la sussistenza del nesso di causa.

Riguardo la natura del diritto iure proprio, l’ordinanza conferma i suoi ultimi pronunciamenti e ribadisce, senza convincere del tutto lo scrivente, che la natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria, rispetto agli eredi del paziente deceduto, è di tipo extra contrattuale perché l’interesse che si tutela con il contratto tra paziente e ospedale non è coincidente con l’interesse di cui sono titolari i figli.
Sebbene l’ordinanza senta la necessità di chiarire bene il concetto, rimangono dei dubbi sulla tenuta logica dell’argomento speso. La S.C. spiega nell’ordinanza che la protezione verso i terzi si estende soltanto nel caso del contratto stipulato tra la partoriente e l’ospedale (e il terzo che beneficia dell’estensione è il padre del nascituro), solo e soltanto in questa ipotesi.
Quindi, la Corte di Cassazione ritiene applicabili regimi probatori differenti e termini di prescrizione del diritto differenti quando, invece del nascituro, a perdere la vita è il figlio non nascituro (ad es. a 3 mesi di vita) oppure il padre, poiché in tali casi la responsabilità è d tipo extra contrattuale.
Nella pratica dei ricoveri, però, accade di frequente che i sanitari discutano di terapie e cure con i parenti presenti (figli e/o genitori) e che li coinvolgano nella gestione del ricovero, nell’interesse comune di salvaguardare la salute del paziente. In tali casi, sembrerebbero coincidere l’interesse di cui sono portatori i parenti prossimi e l’interesse tutelato attraverso il contratto stipulato tra malato e ospedale e, perciò, appare poco convincente l’argomentazione adottata dalla S.C.

Corte di Cassazione: Dubbi sulla natura extra contrattuale della responsabilità dei medici verso gli eredi

Il cortocircuito logico a cui si va incontro, seguendo il ragionamento della Cassazione, consiste nel fatto che riconoscendo la tutela rafforzata solo al padre del nascituro si differenziano giuridicamente situazioni identiche. Difatti si garantisce maggiore tutela ordinamentale nel caso del figlio nascituro e una minore tutela in caso di figlio non nascituro.
Tale differenza non ha giustificazione poiché l’interesse è identico tra colui che è padre di un bambino già venuto ad esistenza (ad es. il bambino di 5 anni che ha costruito un patrimonio di rapporti solidi con il genitore) e colui che è il futuro padre di un bambino che ancora deve nascere (e che ovviamente, non essendo ancora nato, non ha potuto instaurare un consolidato rapporto di affetti con il genitore): in entrambi i casi, l’interesse del genitore è la salvaguardia della salute e della vita del figlio. Senza volere misurare i due tipi di interesse, sembra giusto però garantire ad entrambi la tutela rafforzata prevista in caso di responsabilità contrattuale (con un più lungo termine prescrizionale e l’inversione dell’onere della prova).

La S.C., invece, anche con l’ordinanza in discussione conferma l’orientamento consolidato così argomentando …

la figura del contratto con effetti protettivi verso i terzi questa corte la utilizza solo con riguardo al contratto della gestante con l’ospedale, e dunque per riconoscere al padre del nascituro ed a quest’ultimo l’azione da contratto in caso di inadempimento, mentre è escluso che la figura possa servire in fattispecie diverse da quella. La figura del contratto con effetti protettivi verso i terzi è giustificata con l’argomento che il terzo ha un interesse identico a quello dello stipulante, un interesse che viene coinvolto dalla esecuzione del contratto nello stesso modo in cui è coinvolto l’interesse della parte contrattuale, del creditore della prestazione.
Pur con questa divergenza, la S.C. accoglie il motivo di ricorso (accoglie in tutto sei motivi su sette del ricorso) ritenendo non prescritto il diritto risarcitorio delle eredi, a prescindere dalla natura extra-contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei loro confronti. Secondo la Corte, i diritti risarcitori fatti valere dalle figlie della de cuius in proprio non si sono prescritti perché la condotta dei sanitari, in astratto, integrava il reato di omicidio colposo.”

Chiarimento dell’ordinanza

In tale ipotesi, e a prescindere che vi sia stata l’archiviazione del procedimento penale, l’art. 2947 terzo comma, sancisce l’applicazione del termine di prescrizione più lungo previsto per il reato. L’ordinanza chiarisce –a proposito del caso in cui il procedimento penale è stato archiviato- che ” la decisione resa in sede penale che impedisce l’applicazione del più lungo termine di prescrizione, quello proprio de reato ipotizzato, è solo la sentenza irrevocabile, in quanto contiene un accertamento negativo del reato, accertamento che ha riflessi dunque sull’azione civile, escludendo che essa possa, per l’appunto, beneficiare del termine proprio di un reato insussistente; invece il solo decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile con decorrenza dalla data dell’illecito.”

Corte di Cassazione: L’ordinanza che solleva interrogativi sulla tutela dei figli non nascituri e dei loro eredi

L’ordinanza della S.C. evidenzia, altresì, che la sentenza deve essere annullata anche per l’erronea applicazione dell’art. 2727 Cod. civ. da parte del giudice di merito.
In particolare il giudice del I grado, nel valutare la sussistenza del nesso di causa, si era basato su un solo dato (quello della mancata autopsia) e, sulla scorta dell’omesso esame, aveva argomentato che vi era di fatto l’impossibilità di comprendere se la causa del decesso fosse dovuta al cancro o alla lesione dell’organo da parte dell’operatore nel corso dell’esame diagnostico.
L’ordinanza chiarisce che il giudicante deve procedere al giudizio probatorio sul nesso di causa che deve essere condotto con l’ausilio di presunzioni che tengano conto di tutti gli elementi indicativi esistenti in atti e utilizzabili per la decisione, anziché assumere come dirimente un dato indicato nel decreto di archiviazione e porlo come esclusiva fonte di conoscenza.
Nel caso posto all’attenzione della S.C. il giudice aveva ritenuto di prendere in considerazione un unico elemento (la mancata autopsia) e aveva ignorato tutti gli altri elementi, sottoposti alla sua attenzione nel corso dell’istruttoria del processo, nonostante tale elementi fossero gravi, precisi e concordanti.

L’ordinanza ribadisce altresì che tutti gli elementi raccolti, per accertare o escludere la presenza del nesso di causalità, devono essere valutati dal giudice alla luce della regola del più probabile che non.
La Corte di Cassazione, anche per tali motivi, ha annullato la sentenza e rinviato al Tribunale di Torino per l’applicazione dei sopra illustrati principi di diritto.

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Autore: Area legale
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