Mediazione obbligatoria e accertamento tecnico preventivo nei casi di malasanità: strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie
Quando si affronta una vicenda di presunta malasanità, specie nei casi più gravi come quelli che portano al decesso del paziente, è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici preliminari al giudizio. Due sono i principali istituti previsti dalla legge come condizione di procedibilità: la mediazione obbligatoria e l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis C.p.c.. Entrambi mirano a favorire una definizione anticipata della controversia, evitando tempi e costi del giudizio ordinario.
La mediazione obbligatoria in materia di responsabilità sanitaria
Riferimenti normativi
La mediazione obbligatoria è prevista dal D.lgs. 28/2010, che ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo deflattivo delle controversie civili. La legge impone il tentativo di mediazione in alcune materie specifiche, tra cui la responsabilità sanitaria, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In caso di malasanità, pertanto, l’attore è tenuto a promuovere un tentativo di mediazione prima di poter adire il Tribunale.
Come si svolge la mediazione
- Domanda di mediazione: va presentata presso un organismo di mediazione iscritto al Registro del Ministero della Giustizia, competente per territorio.
- Convocazione delle parti: entro 30 giorni viene fissato il primo incontro.
- Adesione e primo incontro: è previsto un incontro preliminare, durante il quale le parti decidono se proseguire nel tentativo.
- Nomina del mediatore: se le parti decidono di proseguire, il mediatore può essere affiancato da un consulente tecnico, soprattutto nei casi complessi come quelli sanitari.
- Durata e conclusione: il procedimento deve concludersi entro 3 mesi dal deposito della domanda. Può chiudersi con:
- accordo tra le parti;
- mancato accordo;
- mancata partecipazione (che può comportare conseguenze in sede processuale ex art. 8 D.lgs. 28/2010).
Probabilità di definizione della controversia in sede di mediazione
Nei casi di sinistri mortali o con lesioni gravi, la mediazione ha una percentuale di successo tendenzialmente bassa. La scarsa propensione delle strutture sanitarie e delle compagnie assicurative a transigere in sede stragiudiziale, unita alla complessità tecnico-medica delle vicende, rende difficile la definizione bonaria in questa fase.
Costi della mediazione
I costi dipendono dal valore della controversia e sono stabiliti dal decreto ministeriale (DM 180/2010), riportiamo un prospetto indicativo (varia in base alla partecipazione alla procedura della controparte e/o alla volontà di proseguire il percorso oltre il primo incontro)
- Spese di avvio: € 40-80 + IVA;
- Indennità di mediazione: variabili da € 65 fino a oltre € 2.000 per parte, in base allo scaglione di valore;
- Spese per eventuale consulenza tecnica: da € 500 a € 3.000, a seconda della complessità e della durata.
In caso di esito positivo, l’accordo può essere omologato e ha efficacia esecutiva.
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Riferimenti normativi
L’art. 696-bis c.p.c., introdotto con la legge n. 69/2009 e oggi richiamato anche dalla legge Gelli-Bianco (L. 24/2017, art. 8), consente di svolgere un accertamento tecnico con finalità conciliativa, finalizzato a definire le controversie relative alla responsabilità sanitaria.
È alternativo alla mediazione obbligatoria e costituisce anch’esso una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nei confronti di medici, strutture sanitarie pubbliche e private e loro assicuratori.
Come si svolge il procedimento
- Deposito del ricorso: presso il Tribunale competente, indicando le parti coinvolte e i quesiti da sottoporre al CTU.
- Fissazione dell’udienza: il giudice nomina un CTU e convoca le parti per un tentativo di conciliazione.
- Incarico al CTU: il consulente valuta la sussistenza del nesso causale tra la condotta sanitaria e l’evento lesivo (o mortale).
- Attività peritale: viene svolta in contraddittorio, con possibilità di partecipazione dei consulenti di parte.
- Deposito della relazione e udienza di discussione: il giudice invita le parti a conciliare sulla base della perizia.
Probabilità di definizione della controversia
Le statistiche e l’esperienza mostrano che l’accertamento tecnico preventivo ha maggiori probabilità di successo conciliativo rispetto alla mediazione, in quanto le parti possono basarsi su un parere tecnico autorevole.
Costi dell’accertamento tecnico preventivo
- Contributo unificato: importo variabile in base al valore della causa.
- Compenso del CTU: generalmente da € 1.000 a € 4.000, in base alla complessità dell’incarico.
In caso di mancato accordo, l’elaborato peritale potrà essere utilizzato nel successivo giudizio di merito.
Conclusioni: quale strada scegliere?
In materia di responsabilità sanitaria, qualora si miri ad un accertamento esaustivo la strada prevista dal codice di procedura è quella del processo di cognizione piena che prevede però il soddisfacimento di una delle due condizioni di procedibilità che, come abbiamo visto, mirano a deflazionare il carico giudiziario favorendo, ove possibile, un accordo tra le parti in caso di acclarata responsabilità professionale.
Per i soggetti danneggiati (o i familiari di persone decedute per presunta malasanità), è fondamentale farsi assistere sin da subito da professionisti esperti che sappiano consigliare il miglior percorso procedurale e tutelare efficacemente i propri diritti in una materia altamente tecnica e di difficile comprensione.