Nel contenzioso civile in materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) riveste un ruolo cruciale, costituendo nella pratica uno degli strumenti principali di accertamento della sussistenza del nesso causale tra condotta sanitaria e danno lamentato.
Proprio per la natura altamente tecnica di tali controversie, la CTU è, di regola, percipiente, poiché implica verifiche, ispezioni e valutazioni dirette sui fatti oggetto di causa. Tuttavia, è fondamentale chiarire che anche quando la consulenza svolge funzioni di accertamento percettivo, non può sostituirsi alle parti nell’allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni.
1. Fondamento normativo e inquadramento
La consulenza tecnica trova disciplina negli artt. 61 ss. c.p.c. L’art. 61, in particolare, stabilisce che «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere […] da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.» La norma, tuttavia, non conferisce al CTU un’autonoma funzione probatoria illimitata: la CTU non è un mezzo di prova in senso stretto, ma uno strumento di supporto tecnico per l’interpretazione o percezione di fatti già ritualmente introdotti dalle parti.
2. CTU percipiente nella responsabilità sanitaria
Nei giudizi di malasanità, la CTU assume quasi sempre natura percipiente, poiché l’accertamento del presunto errore medico, la ricostruzione della condotta sanitaria e la quantificazione del danno biologico richiedono verifiche dirette su documentazione clinica, esami strumentali, cartelle mediche ed eventualmente visite medico-legali.
Tale attività percettiva è indispensabile per stabilire:
- se vi sia stata una condotta colposa;
- se sussista un nesso di causa tra condotta e danno;
- l’entità del pregiudizio patito dal paziente.
3. I limiti: il consulente non può sostituirsi alle parti
Anche nei procedimenti di responsabilità sanitaria, il principio cardine resta invariato: la consulenza tecnica non può sopperire all’onere di allegazione e prova incombente sulle parti (art. 2697 c.c.).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione «la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, bensì mezzo di valutazione tecnica di elementi già acquisiti o da acquisire mediante attività processuali ammissibili».
Pertanto:
- Il CTU non può ricercare d’ufficio documenti non prodotti;
- Non può integrare lacune istruttorie né sostituirsi alle parti nella formulazione di allegazioni;
- Può esaminare solo atti e documenti ritualmente versati in atti.
4. Il dovere di controllo del giudice
Sul punto, è dirimente ricordare che il giudice ha l’obbligo di vigilare sull’operato dei propri ausiliari (art. 62 c.p.c.). L’incarico conferito al CTU deve essere formulato in termini precisi e delimitati, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il giudice, inoltre, ha il potere-dovere di escludere dalla motivazione conclusioni peritali che travalichino l’ambito dell’incarico o si fondino su elementi estranei alle allegazioni delle parti. In tal senso, la giurisprudenza sottolinea come «l’attività percipiente del consulente deve svolgersi nei limiti di quanto dedotto e documentato dalle parti e sotto il costante controllo del giudice»
5. Risvolti operativi per le parti
In materia di malasanità, ciò significa che:
- Il danneggiato ha l’onere di allegare puntualmente la condotta sanitaria contestata, gli atti clinici rilevanti e i profili di colpa medica;
- Le strutture sanitarie o i medici devono depositare la documentazione a sostegno di eventuali esimenti di responsabilità;
- Il CTU può esprimere valutazioni solo su tale materiale, senza potere di «indagare» autonomamente per ricercare prove nuove o non dedotte.
6. Conclusioni
La distinzione tra CTU deducente e CTU percipiente, pur essendo una costruzione dottrinale, trova nella responsabilità sanitaria una delle sue applicazioni più significative.
In questo settore, la CTU percipiente è spesso decisiva, ma deve sempre rimanere uno strumento tecnico a servizio del giudice, non un surrogato dell’onere probatorio delle parti.
Il corretto governo della CTU – da parte del giudice e dei difensori – garantisce che il processo resti ancorato ai principi di disponibilità della prova e contraddittorio, evitando derive istruttorie non consentite.
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