Natura del giudizio dell’accertamento tecnico preventivo, regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 in materia di responsabilita’ sanitaria (legge gelli-bianco) – competenza territoriale del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del successivo giudizio di merito
Una recente ordinanza della Sez. 3 della Corte di Cassazione ci consente di pronunciarci in merito al momento determinativo della competenza territoriale riguardo l’accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., avendo modo così di chiarire anche la natura dell’istituto.
La soluzione della questione della competenza territoriale, richiede la preliminare individuazione della natura e della struttura del procedimento dell’accertamento tecnico preventivo.
L’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 prescrive che colui il quale intenda esercitare un’azione per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una condotta integrante una fattispecie di responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. dinanzi al giudice competente, quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. L’istituto dell’accertamento tecnico preventivo offre alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua l’instaurazione del successivo giudizio di merito.
La mancanza di un provvedimento del giudice che implichi il riconoscimento anche implicito della sua competenza territoriale esclude che la relativa questione debba formare oggetto di discussione al momento della presentazione del ricorso contenente l’istanza di consulenza preventiva, presentazione che, in quanto condizione di procedibilità della domanda (art. 8 comma 2, legge n. 24/2017), resta estranea al giudizio con questa successivamente introdotto.
La verifica della competenza del giudice va dunque effettuata successivamente all’introduzione del giudizio di merito e l’eventuale incompetenza può essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta al momento della sua costituzione in giudizio.
Natura dell’accertamento tecnico preventivo
L’istituto non ha una struttura unitaria bifasica perché il procedimento non si conclude con un provvedimento del giudice ma conduce o alla conciliazione delle parti oppure alla mancata conciliazione in seguito all’espletamento della ctu nel termine perentorio di sei mesi, oppure, ancora, alla consumazione del procedimento per decorso del termine senza completamento della ctu.
Neanche può dirsi che l’accertamento tecnico preventivo conciliativo ha una finalità esclusivamente deflattiva, senza alcuna connessione funzionale o strumentale con il successivo accertamento di merito.
Vi è quindi una connessione funzionale tra i due procedimenti che impone di leggere il dettato normativo nel senso di una anticipazione condizionata degli effetti della domanda giudiziale alla proposizione dell’istanza di ATP conciliativo o, più precisamente, nel senso di una retroazione degli effetti, i quali si producono con la tempestiva proposizione della domanda giudiziale ma retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., momento che va quindi individuato come quello determinativo della litispendenza, della giurisdizione e della competenza territoriale.
In definitiva, da un lato, la natura strutturalmente non unitaria del giudizio di ATP, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito, previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di competenza territoriale derogabile.
Dall’altro lato, la retroazione degli effetti (processuali e sostanziali) della domanda giudiziale al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., giustificata dal collegamento funzionale tra i due procedimenti, impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello di proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo i mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.
La pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione, Civ. Sez. 3, con l’ordinanza n. 11804 del 2025 ha quindi affermato il seguente principio di diritto:
Il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti, il primo a cognizione sommaria ex art. 696-bis cod. proc. civ. e il secondo a cognizione piena ex art. 281-undecies cod. proc. civ., funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva. Tale natura strutturale comporta che la verifica della competenza non deve avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ma impone che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito, previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile. Il collegamento funzionale tra i due procedimenti determina la retroazione degli effetti non solo sostanziali ma anche processuali della domanda giudiziale ex art. 281-undecies cod. proc. civ. al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il momento determinativo della competenza deve essere individuato in quello della proposizione dell’istanza di consulenza tecnica preventiva, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale. L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovverosia per le persone giuridiche con riferimento sia ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19, primo comma, cod. proc. civ., sia a quelli facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., pena l’inammissibilità per incompletezza e il conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito. Il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. non conduce ad un provvedimento del giudice ma può concludersi alternativamente con la conciliazione delle parti, con la mancata conciliazione in seguito all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio nel termine perentorio di sei mesi, oppure con la consumazione del procedimento per decorso del termine senza completamento della consulenza, sicché la mancanza di un provvedimento conclusivo esclude che la questione della competenza debba formare oggetto di discussione al momento della presentazione del ricorso contenente l’istanza di consulenza preventiva. La finalità di istruzione preventiva della consulenza tecnica conciliativa, pur non avendo natura cautelare, risulta prevalente rispetto alla finalità deflattiva del contenzioso, in quanto il previo svolgimento del procedimento serve ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di cause caratterizzate da questioni soprattutto tecniche, con la possibilità per ciascuna parte di chiedere l’acquisizione della relazione del consulente agli atti del successivo giudizio di merito.