Diligenza professionale medica: Cosa significa secondo la pronuncia della Corte di Cassazione
La pronuncia della S.C. n. 465/21 del 22 febbraio 2021 chiarisce che gli esercenti la professione medica devono operare con la diligenza richiesta avuto riguardo all’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. secondo comma.
La predetta pronuncia dichiara la nullità della sentenza della Corte di Appello di Catania poiché i giudici di appello non riconoscevano la sussistenza del nesso causale tra la condotta del radiologo e il peggioramento della malattia (oncologica) sulla scorta di due argomentazioni erronee:
- a) in quanto l’evento dannoso si sarebbe comunque verificato a prescindere dalla mancata diagnosi del radiologo;
- b) in quanto il danno non poteva essere con certezza correlato alla condotta omissiva del radiologo.
Il ruolo del medico nella diagnosi di patologie oncologiche: Le implicazioni della sentenza S.C. n. 465/21
Tali argomentazioni sono state ritenute entrambe inidonee a motivare la sentenza, specie quando il tema è la diagnosi di una patologia oncologica.
L’esercente la professione medica deve essere da guida per il paziente e, in particolare, quando si è in presenza dell’esito di un esame un esame strumentale di difficile interpretazione ovvero quando si tratta dell’aspecificità del quadro radiologico, non è sufficiente consigliare al paziente di effettuare autonomamente “ulteriori accertamenti” per andare esenti da responsabilità.
La diligenza del medico, come detto, non è quella generica di cui all’art. 1176 cod. civ. primo comma bensì quella specifica dell’homo eiusdem generis et condicionis, di cui al secondo comma. Talché, scrive la sentenza di Cassazione, è lecito attendersi dall’operatore sanitario, chiamato all’effettuazione di un esame diagnostico, non una mera lettura, di carattere liturgico o notarile, degli esiti dell’esame, ma anche l’impulso proattivo, ove tali esiti lo suggeriscano, all’approfondimento della situazione, anche mediante ricorso ad esami più approfonditi, senza che tale opzione sia lasciata alla diligenza del paziente, non in grado, solitamente, di comprendere tutte le implicazioni della indagine clinica effettuata.
Né il diagnosticante può affidarsi genericamente alla speranza che il paziente, anche in mancanza di qualunque evidenziazione della situazione, si rivolga ad altro specialista, in grado di comprendere le suddette implicazioni, e di eseguire gli approfondimenti necessari.
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