Evoluzione giurisprudenziale sulla chiamata in garanzia del medico da parte dell’ASL nel processo civile
E’ interessante esaminare la posizione processuale che assume il medico (terzo chiamato) qualora soltanto l’Azienda Sanitaria sia stata evocata in giudizio e questa chiami in garanzia il dipendente quale co-obbligato solidale.
La fattispecie è stata esaminata di recente dalla Corte di Cassazione (III Sez. Civ. n. 30601/2018) che ha ricostruito i principi che regolano la materia illustrando quando la domanda originariamente proposta dall’attore contro l’ASL si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato.
Chiamata in causa del medico nell’ambito della responsabilità civile sanitaria
La Suprema Corte ha escluso che la chiamata in causa implichi l’insorgenza di un litisconsorzio necessario, statuendo che il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza escludere la propria responsabilità, faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi“, come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in co-obbligazione.
Responsabilità del medico come co-obbligato solidale: analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dunque, ritiene che non trovi applicazione la regola della estensione automatica al terzo chiamato della domanda risarcitoria attorea -svolta originariamente nei confronti della convenuta Azienda Sanitaria- quando il medico non è chiamato nel giudizio come unico ed esclusivo responsabile del danno.
Tutte le volte che il medico -terzo chiamato dall’Asl- entra nel processo come co-obbligato e non come esclusivo responsabile in alternativa all’ASL, la domanda non si estende al terzo chiamato.
In particolare, il giudizio sulla domanda principale e quello sulla chiamata in causa restano distinti e suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell’art. 103 cod. proc. civ., sicché è rimessa in via esclusiva all’attore la scelta di proporre autonoma domanda risarcitoria anche nei confronti del medico, in quanto co-obbligato solidale in base a diverso titolo di responsabilità, rispetto al titolo di responsabilità della Azienda sanitaria e/o Ospedaliera.
Litisconsorzio necessario successivo nel processo civile: responsabilità del medico e dell’ASL
Viceversa, la domanda si estende automaticamente al terzo qualora l’ASL -convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni- chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo: ricorrendo tale ipotesi, non ci si trova di fronte ad una chiamata in garanzia impropria (la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione), ma ad una chiamata del terzo responsabile.
Rapporto tra domanda principale e chiamata in causa del medico: riflessioni della Corte di Cassazione
È solo in questo caso – allorquando si chiami un terzo ritenendo che lo stesso sia l’unico responsabile, con conseguente esclusione di ogni profilo di propria responsabilità – che sussiste l’estensione automatica della domanda al terzo: essendo “unico” il rapporto da accertare, si tratta solo di stabilire chi tra i due soggetti (che negano di essere entrambi l’effettivo destinatario della pretesa risarcitoria) sia il vero responsabile in via alternativa, con la conseguenza che il giudice può e deve (trattandosi di un litisconsorzio necessario successivo, di natura processuale) esaminare le relative responsabilità senza necessità che l’attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. Sent. 24294/2016 e Ordinanza n. 5580/2018).
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