Risarcimento da colpa medica e clausola claims made

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Sentenza Cass.SS.UU. n. 9140 del 06/05/2016

Sempre più spesso, nei contratti assicurativi aventi ad oggetto il rischio in caso di errore sanitario, è prevista una clausola che limita il periodo di validità della polizza condizionandolo alla richiesta fatta dal danneggiato, richiesta che deve pervenire – per la prima volta – nel corso della vigenza contrattuale.

Le clausole “ a richiesta fatta” possono suddividersi in due categoria:

  • a) c.d. miste o impure, le quali richiedono che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente determinati (per esempio si escludono dalla copertura assicurativa le condotte colpose tenute dall’assicurato oltre i due-tre anni precedenti la stipula della polizza assicurativa);
  • b) c.d. pure, finalizzate a manlevare l’assicurato per tutti i sinistri comunicati nel periodo di vigenza contrattuale, senza limitazioni temporali con riferimento all’epoca in cui il sinistro si è verificato.

L’interpretazione della Cassazione sulla validità delle clausole “claims made” miste

La sentenza della Cassazione Civile a SS. UU. del 6/5/2016 n.9140 si è pronunciata per l’appunto sulla validità di tali clausole contrattuali (in particolare le clausole claims made miste)Risarcimento da colpa medica e clausola claims made specificando che il patto claims made è volto a stabilire quali siano i sinistri indennizzabili (così venendo a delimitare l’oggetto del contratto e non la responsabilità dell’assicuratore) e che il modello tipico di contratto assicurativo (art. 1917 Cod. civ.) delineato dal legislatore è adattabile alle esigenze dei contraenti in forza dell’autonomia negoziale della parti le quali possono liberamente concordare l’oggetto del contratto.
Bisogna però stabilire, precisa la Suprema Corte, fino a che punto i contraenti possano spingersi nella riconosciuta loro facoltà di variare il contenuto del contratto e quale sia il limite oltre il quale la manipolazione dello schema tipico sia in concreto idonea ad avvelenarne la causa (rendendola illecita).

L’autonomia contrattuale e i limiti nella modifica del contenuto del contratto di assicurazione

La conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite, dopo avere esaminato tutti gli aspetti della fattispecie concreta analizzata, portano ad affermare il seguente principio di diritto:

“Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata”.

La valutazione del giudice di merito sulla meritevolezza delle clausole e il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi del consumatore

Pertanto, non è vessatoria la clausola che -nel contratto di assicurazione della responsabilità civile– subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura); essa tuttavia può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza o perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Tale valutazione compete però al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Legal Team Sanasanitas

 

Autore: Area legale
Ass. Sanasanitas

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