In Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, è stata pubblicata la legge 8 marzo 2017 n. 24: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La legge, entrata in vigore il I aprile scorso, ha avuto l’obiettivo di rivisitare la materia della responsabilità medica/sanitaria. In questo spazio, si vogliono esaminare gli artt. 8 e 12 del testo legislativo.
L’art. 12 contempla l’azione diretta del soggetto danneggiato legittimando altresì il paziente ad agire anche in un foro diverso da quello in cui si sono verificati gli avvenimenti e/o ha sede la struttura sanitaria potenzialmente responsabile.
Il foro alternativo potrà adesso essere anche quello in cui ha sede la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria.
Tale possibilità acquista una valenza pratica molto importante poiché dà l’opportunità ai danneggiati di allontanarsi, anche in modo considerevole, dai luoghi in cui si è verificato l’evento dannoso.
Il paziente dovrà comunque citare in giudizio, oltre alla compagnia assicurativa, anche la struttura responsabile del danno e l’azione giudiziaria dovrà sempre essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione oppure dalla procedura prevista nell’art. 696 bis C.p.c.
É l’art. 8 della legge n.24/2017 a prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità: pertanto, colui che intende promuovere un’azione giudiziaria per l’accertamento di una responsabilità sanitaria dovrà preliminarmente esperire il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato dal Ministero di Giustizia oppure, in alternativa, un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi.
L’improcedibilità conseguente al non avere esperito, prima dell’azione processuale, il procedimento di mediazione o l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.p.c. dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio, non oltre la prima udienza.
Il giudice, ove rilevi la carenza della condizione di procedibilità (perché il procedimento ex art. 696 bis non è stato espletato oppure è iniziato ma non si è ancora concluso), assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione innanzi a sé dell’istanza di inizio o di completamento del procedimento ex art. 696 bis C.p.c. Se la conciliazione non riesce o non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e, entro novanta giorni, deve essere depositato presso il medesimo giudice ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Il giudice fisserà quindi l’udienza di comparizione delle parti e troveranno applicazione gli artt. 702 bis e ss. C.p.c.
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione che sono obbligate a formulare offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi di diniego; in caso di mancata partecipazione delle parti, il giudice –con il provvedimento che definisce il giudizio- condanna le parti che non hanno partecipato sia al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, sia al pagamento di una pena pecuniaria in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
L’espletamento della condizione di procedibilità deve comunque essere azionato nell’ambito del circondario o del medesimo Tribunale che si è individuato per l’avvio dell’azione giudiziaria.
Legal Team Sanasanitas