Sintomi aspecifici richiedono ogni sforzo del sanitario per un adempimento diligente (Cass. 30999/18)

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Sintomi aspecifici richiedono ogni sforzo del sanitario per un adempimento diligente

Il sanitario che si trova di fronte un paziente che presenta sintomi non riconducibili univocamente ad una sola patologia, per non incorrere in responsabilità deve attivarsi per comprendere a quale delle possibili malattie quei sintomi sono riconducibili, verificando la correttezza della diagnosi.
La sentenza indicata chiarisce che la regola di condotta diligente da cui può scaturire la colpa in ambito civile non è una regola uguale per tutte le obbligazioni.
La “regola di condotta” dal cui allontanamento può scaturire la colpa può consistere non soltanto in una norma giuridica, ma anche in una regola di comune prudenza o nelle cc.dd. leggi dell’arte.
Stabilire se l’autore d’un illecito abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza è accertamento che va compiuto alla stregua dell’art. 1176 c.c. (ex permultis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 17397 del 08/08/2007, Rv. 598610).

L’art. 1176 c.c. impone al debitore di adempiere la propria obbligazione con diligenza.

La diligenza di cui all’art. 1176 c.c. è nozione che rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa: è in colpa chi non è stato diligente, mentre chi tiene una condotta diligente non può essere ritenuto in colpa.
L’autore di un fatto illecito o chi non ha adempiuto ad un contratto non è dunque, per ciò solo, in colpa: quest’ultima sussisterà soltanto nel caso in cui il preteso responsabile non solo abbia causato un danno, ma l’abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza.

Le norme di comune prudenza -dalla cui violazione può scaturire una colpa civile- non sono uguali per tutti.

Nel caso di inadempimento di obbligazioni comuni, ovvero di danni causati nello svolgimento di attività non professionali, il primo comma dell’art. 1176 c.c. impone di assumere a parametro di valutazione della condotta del responsabile il comportamento che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, il “cittadino medio”, ovvero il bonus pater familias: vale a dire la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità.
Nel caso, invece, di inadempimento di obbligazioni professionali, ovvero di danni causati nell’esercizio d’una attività “professionale” in senso ampio, il secondo comma dell’art. 1176 c.c. prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa.

Differenze nelle norme di comune prudenza per obbligazioni comuni e professionali

Il “professionista“, infatti, è in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella che, idealmente, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze il bonus pater familias; ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista “medio” (il c.d. homo eiusdem generis et condicionis).
L’ideale “professionista medio” di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., nella giurisprudenza di questa Corte, non è un professionista “mediocre”, ma è un professionista “bravo”: ovvero serio, preparato, zelante, efficiente.

Il parametro di riferimento per valutare la colpa del medico: il professionista medio diligente

Poiché il parametro di riferimento per valutare la colpa del medico è la condotta che avrebbe teoricamente tenuto, al posto del convenuto, un medico “diligente” ex art. 1176 comma secondo, c.c., vale a dire un medico bravo, occorre chiedersi quale debba essere, alla stregua della norma appena ricordata, la condotta del sanitario medio dinanzi a sintomi aspecifici.

Sintomi aspecifici: l’approccio necessario del sanitario alla diagnosi e alla comunicazione con il paziente

La risposta è che di fronte a sintomi aspecifici, potenzialmente ascrivibili a malattie diverse, o comunque di difficile interpretazione, il medico non può acquietarsi in una scettica epoché, sospendendo il giudizio ed attendendo il corso degli eventi. Deve, al contrario, o formulare una serie di alternative ipotesi diagnostiche, verificandone poi una per una la correttezza; oppure almeno segnalare al paziente, nelle dovute forme richieste dall’equilibrio psicologico di quest’ultimo, tutti i possibili significati della sintomatologia rilevata.

Legal Team Sanasanitas

 

Autore: Area legale
Ass. Sanasanitas

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